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Art. 128

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. La commissione propone alla Camera di non dare seguito alla petizione se:
    1. respinge la petizione;
    2. constata che un’altra autorità competente già si adopera a favore di quanto chiesto nella petizione;
    3. ritiene adempiuto quanto chiesto nella petizione.
  2. Se, contrariamente alla proposta della commissione, dà seguito alla petizione, la Camera rinvia la petizione alla commissione incaricandola di recepire in un’iniziativa parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.

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