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Art. 122

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l’adempimento del mandato e su come intenda adempierlo.1 1bis. Il Consiglio federale riferisce senza indugio se: a. una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di modificare un’ordinanza del Consiglio federale in vigore da non più di un anno o di modificare un disegno d’ordinanza del Consiglio federale non è ancora adempiuta dopo sei mesi; oppure b. una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di emanare o di modificare un’ordinanza poggiante sull’articolo 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale o su poteri di gestione delle crisi conferiti da una delle basi legali di cui all’allegato 2 non è ancora adempiuta allo scadere del termine impartito al Consiglio federale nel testo della mozione per presentare rapporto.2 1ter. Il rapporto del Consiglio federale è trasmesso alle commissioni competenti.3
  2. Una commissione o il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo le mozioni che risultano adempiute. La proposta è indirizzata alle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.
  3. Lo stralcio dal ruolo può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempiuto. I motivi della proposta sono esposti in:
    1. un apposito rapporto; o
    2. un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale materialmente connesso con la mozione.
  4. Se le decisioni delle due Camere in merito alla proposta di stralcio divergono, si applica l’articolo 95.
  5. Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all’atto della reiezione della proposta di stralcio.
  6. Qualora il Consiglio federale non rispetti il termine fissato, nel corso della successiva sessione ordinaria le due Camere decidono, su proposta delle commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483;FF 2022 301,433).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483;FF 2022 301,433).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483;FF 2022 301,433).

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