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Art. 116

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Le iniziative cantonali sottostanno a un esame preliminare.
  2. All’esame preliminare si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 110.
  3. La decisione di dare seguito all’iniziativa richiede il consenso delle commissioni competenti di ambo le Camere. Se una commissione non dà il proprio consenso, la decisione spetta alla Camera. Se anche la Camera non dà il proprio consenso, l’iniziativa è trasmessa all’altra Camera. La seconda decisione di rifiuto da parte di una Camera è definitiva. 3bis. Per le commissioni si applicano i termini di cui all’articolo 109 capoversi 2 e 3bis.1
  4. Nell’ambito dell’esame preliminare, la commissione della Camera prioritaria sente una rappresentanza del Cantone.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

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