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Art. 114

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Se la Camera accoglie il progetto della sua commissione nella votazione sul complesso, l’iniziativa è trasmessa all’altra Camera e trattata secondo la procedura ordinaria prevista per i progetti di atti legislativi.1 1bis. Se la Camera decide di non entrare in materia sul progetto della sua commissione o lo respinge nella votazione sul complesso, l’iniziativa è considerata liquidata.2
  2. Nella commissione della seconda Camera, il progetto è difeso da un membro della commissione della Camera prioritaria.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085).

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