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Art. 111

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Se si dà seguito all’iniziativa, la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l’iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto.
  2. Se non è membro della commissione, l’autore dell’iniziativa o il deputato che ha presentato una proposta di elaborazione di un’iniziativa ha il diritto di partecipare, durante l’elaborazione del progetto, alle sedute della commissione della propria Camera con voto consultivo.1
  3. Il rapporto che commenta il progetto di atto legislativo deve corrispondere alle esigenze poste ai messaggi del Consiglio federale (art. 141).
  4. Gli articoli 4 (obblighi di verifica) e 5 (stima dei costi della regolamentazione) della legge del 29 settembre 20232sullo sgravio delle imprese si applicano per analogia.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085).

  2. RS 930.31

  3. Introdotto dall’art. 21 della LF del 29 set. 2023 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 118;FF 2023 166).

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