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Art. 109

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Le iniziative presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare, nonché le proposte presentate in sede di commissione e volte all’elaborazione di un’iniziativa di commissione sottostanno a un esame preliminare.
  2. La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l’iniziativa decide, entro un anno dall’attribuzione dell’iniziativa, se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta della commissione, l’iniziativa è liquidata.1
  3. La decisione di dare seguito all’iniziativa o di elaborare un’iniziativa di commissione richiede il consenso della commissione competente della seconda Camera. Questa commissione invita la commissione della prima Camera a far difendere la sua decisione da una delegazione. Se questa commissione non dà il proprio consenso, la decisione di dare seguito all’iniziativa richiede l’approvazione delle due Camere. Se la seconda Camera non dà il proprio consenso, l’iniziativa è considerata definitivamente respinta.2 3bis. La commissione dell’altra Camera e, in mancanza di una decisione concorde, le competenti commissioni delle Camere dispongono di un anno a partire dall’ultima decisione presa da una commissione o da una Camera in merito all’iniziativa, per prendere la decisione di cui al capoverso 3 o per sottoporre la loro proposta alla loro Camera.3
  4. Se non è membro della commissione, l’autore dell’iniziativa o il deputato che ha presentato una proposta di elaborazione di un’iniziativa ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute della commissione della propria Camera incaricata dell’esame preliminare.4
  5. Se l’autore dell’iniziativa non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare la riprende nella prima settimana della sessione successiva, l’iniziativa è tolta dal ruolo senza decisione della Camera, salvo che la commissione non le abbia già dato seguito.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

  2. Per. introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

  4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687;FF 2011 60496085).

  5. Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725;FF 2008 15932665).

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