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Art. 16b

170.512LPubbFederal Act1 gen 2005Fonte originale
  1. Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.2
  2. I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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