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Art. 16

170.512LPubbFederal Act1 gen 2005Fonte originale
  1. I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.
  2. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.
  3. Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.

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