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Art. 13a

170.512LPubbFederal Act1 gen 2005Fonte originale
  1. Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
    1. i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
    2. 1 i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 20052sulla consultazione;
    3. le versioni previgenti dei testi del diritto federale;
    4. le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.
  2. Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. III della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2015 3977, 2016 925;FF 2013 60697619).

  2. RS 172.061

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