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Art. 12

170.512LPubbFederal Act1 gen 2005Fonte originale
  1. La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.
  2. La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.
  3. Le rettifiche degli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 20021sul Parlamento.

Footnotes

  1. RS 171.10

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