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Art. 24

170.32LRespFederal Act1 gen 1959Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana le norme d’esecuzione necessarie.
  2. Segnatamente, esso disciplina la competenza dei Dipartimenti e delle divisioni a statuire definitivamente circa il riconoscimento o la contestazione delle pretese litigiose avanzate contro la Confederazione, come pure a far valere il diritto al risarcimento e il regresso contro il funzionario e a condurre le liti necessarie (art. 3, 10 cpv. 2, e 11; art. 7, 8, 19 e 20).

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