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Art. 21

170.32LRespFederal Act1 gen 1959Fonte originale

Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

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