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Art. 19a

170.32LRespFederal Act1 gen 1959Fonte originale
  1. La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all’esercizio o all’uso di uno dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.1 1bis. Per sistema d’informazione Schengen/Dublino e sue componenti si intendono: a. il sistema d’informazione Schengen; b. il sistema di ingressi e uscite; c. il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi; d. il sistema centrale d’informazione visti; e. l’archivio comune di dati di identità; f. il portale di ricerca europeo; g. il rilevatore di identità multiple; h. l’Eurodac.2
  2. La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 he approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  2. Introdotto dall’all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 he approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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