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Art. 18

170.32LRespFederal Act1 gen 1959Fonte originale
  1. L’inflizione di una misura disciplinare non muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale.
  2. Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un’inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev’essere differita fin tanto che non sia espletato il procedimento penale.

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