152.31OTrasFederal Council Ordinance1 lug 2006Fonte originale
La Cancelleria federale e i Dipartimenti designano almeno un consulente per la trasparenza. Il consulente ha il compito di:
offrire consulenza alle unità amministrative e alle persone o alle organizzazioni al di fuori dell’Amministrazione federale che sottostanno alla legge sulla trasparenza;
promuovere l’informazione e la formazione dei collaboratori;
1 collaborare all’applicazione della legislazione sul principio di trasparenza dell’amministrazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 585). ↩
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