(art. 21 lett. b LTras)
Fatte salve disposizioni legali contrarie, le autorità provvedono a informare l’opinione pubblica come segue:
- pubblicano su internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella loro sfera di competenza;
- mettono a disposizione ulteriori informazioni che agevolano la ricerca di documenti, sempre che questo non comporti un dispendio sproporzionato.