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Art. 76

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. È possibile concedere l’aiuto individuale al ritorno in caso di partenza verso uno Stato terzo che non è lo Stato d’origine o di provenienza. L’interessato dev’essere autorizzato a soggiornare per almeno un anno nello Stato terzo.
  2. Non è concesso l’aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato di cui all’articolo 76a .

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