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Art. 64

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Sono escluse dall’aiuto finanziario al ritorno le persone:1
    1. 2 .
    2. che hanno commesso un crimine o ripetuti delitti;
    3. che si sono comportate in modo palesemente abusivo, segnatamente se essi:
    1. hanno gravemente violato l’obbligo di collaborare ai sensi dell’articolo 8 della LAsi; 2. rifiutano di informare il competente servizio sulla loro situazione economica o se non lo autorizzano ad assumere informazioni; 3. non accettano un impiego ragionevole; 4. impiegano illecitamente le prestazioni assistenziali; d.3 che manifestamente dispongono di sufficienti mezzi finanziari o di importanti valori patrimoniali.
  2. .4
  3. La riscossione di prestazioni dell’aiuto al ritorno non deve ritardare la partenza.
  4. .5
  5. Per motivi specifici legati al Paese il DFGP può escludere per un certo periodo di tempo l’aiuto al ritorno per determinati Stati di origine, di provenienza o Stati terzi.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

  2. Abrogata dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 933).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

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