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Art. 5a

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 95 cpv. 2 LAsi) Per la gestione e l’adeguamento delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione, i Cantoni possono essere obbligati a rilevare dati all’attenzione della Confederazione.

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