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Art. 58a

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Le spese per gli interpreti necessari all’accertamento dell’identità sono assunte dalla Confederazione sempre che la SEM abbia dapprima dato il suo consenso. Si applicano le tariffe vigenti per le prestazioni nell’ambito della procedura d’asilo.
  2. La Confederazione versa al Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento un importo forfettario di 300 franchi, se la persona obbligata a partire deve pernottare nella località dell’accertamento dell’identità. Tale importo forfettario comprende la partecipazione alle spese per la carcerazione giusta l’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 agosto 19991concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE).2

Footnotes

  1. RS 142.281

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

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