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Art. 52c

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Il Consiglio federale decide in merito ai provvedimenti che comportano costi superiori ai 20 milioni di franchi.
  2. Il DFGP decide in merito ai provvedimenti che comportano costi superiori ai 5 milioni di franchi e fino a 20 milioni di franchi. In merito ai provvedimenti che comportano costi superiori ai 10 milioni di franchi decide d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
  3. La SEM decide in merito ai provvedimenti che comportano costi fino a 5 milioni di franchi.

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