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Art. 52a

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Al fine di implementare i crediti autorizzati, il DFGP può, conformemente all’articolo 114 LAsi, concludere trattati internazionali relativi a progetti o programmi.
  2. Al fine di implementare i crediti autorizzati, la SEM può, conformemente all’articolo 114 LAsi, concludere trattati di diritto privato, pubblico o di diritto internazionale di portata limitata relativi a progetti o programmi.

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