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Art. 51

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. .1
  2. La SEM può erogare sussidi per:
    1. progetti di organizzazioni internazionali relativi al rilevamento e al controllo dei flussi migratori e di rifugiati attraverso le frontiere nonché per incoraggiare la disponibilità ad accogliere i rifugiati;
    2. organizzazioni internazionali attive nell’ambito del coordinamento e dell’armonizzazione internazionali della politica in materia d’asilo e di rifugiati;
    3. 2 progetti o programmi di organizzazioni internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
    4. 3 progetti o programmi internazionali tesi a potenziare le strutture di gestione della migrazione e condotti da enti quali organizzazioni non governative o fondazioni, segnatamente nell’ambito della procedura d’asilo, dell’informazione, del ritorno, dell’assistenza, della formazione e dell’occupazione nonché dell’alloggio di richiedenti l’asilo o rifugiati;
    5. 4 progetti di istituzioni scientifiche tesi in particolare ad approntare basi decisionali per lo sviluppo del diritto e della prassi in materia d’asilo e di migrazione, segnatamente nell’ambito dell’individuazione precoce e del controllo di movimenti di fuga e di migrazione transfrontalieri non controllati, della determinazione di standard per il trattamento di richiedenti l’asilo e di rifugiati nonché della valutazione politica.
  3. .5

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 set. 2020, con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3991).

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