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Art. 44

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 107 981,65 franchi per 100 posti in un centro della Confederazione o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 24a LAsi.
  2. Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula: PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT

Nella formula si intende per: PB = contributo forfettario per Cantone PE = numero di posti per centro della Confederazione nel Cantone PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone DE = durata d’esercizio per centro della Confederazione in giorni DB = durata d’esercizio per centro speciale della Confederazione in giorni FE = 0,01 (fattore centro della Confederazione) FB = 0,04 (fattore centro speciale) JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 JT = numero di giorni civili all’anno. 3. L’aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,3 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2016). La SEM adegua l’aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.1 4. Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2terLAsi. 5. Durante la chiusura temporanea di un centro della Confederazione o di un centro speciale della Confederazione, nel primo semestre è versata la totalità e nel secondo semestre la metà del contributo forfettario di cui ai capoversi 1 e 2.2 6. Per gli immobili utilizzati solo temporaneamente come centri della Confederazione o come centri speciali della Confederazione per insufficienza delle strutture d’alloggio, il contributo forfettario alle spese per la sicurezza di cui ai capoversi 1 e 2 è versato esclusivamente per la durata d’esercizio.3

Footnotes

  1. Correzione del 21 lug. 2020 (RU 2020 3343).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5869).

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