Torna alla legge

Art. 30

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La SEM esamina, con il concorso della CDOS e della CDCGP, secondo criteri stabiliti di comune accordo, l’evoluzione delle spese per il soccorso d’emergenza.
  2. .1
  3. La SEM gestisce un sistema d’informazione per il monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale. Tale sistema contiene i dati seguenti:
    1. cognomi, nomi, data di nascita, stato civile e cittadinanza delle persone che percepiscono il soccorso d’emergenza;
    2. numero personale SIMIC;
    3. dati relativi al tipo e all’ammontare delle spese.
  4. I Cantoni comunicano alla SEM i dati necessari per il monitoraggio giusta il capoverso 3.
  5. Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione per il monitoraggio del blocco dell’aiuto sociale i collaboratori della SEM e dei Cantoni che si occupano del monitoraggio.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.