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Art. 28

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona:
    1. che è stata sottoposta a una procedura Dublino;
    2. che è stata sottoposta a una procedura celere o a una procedura per la concessione della protezione provvisoria;
    3. che è stata sottoposta a una procedura ampliata; o
    4. la cui ammissione provvisoria è stata soppressa o la cui protezione provvisoria è stata revocata.
  2. La somma forfettaria di cui al capoverso 1 è versata per la persona in questione se:
    1. la sua domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito, la pertinente decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
    2. la sua domanda d’asilo o di protezione provvisoria è stata respinta, la pertinente decisione in materia d’asilo o di concessione della protezione provvisoria e di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;
    3. la sua ammissione provvisoria è stata soppressa con decisione passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza; o
    4. la sua protezione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, la relativa decisione di allontanamento è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza.

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