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Art. 22

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni beneficiario dell’aiuto sociale. La somma forfettaria globale media per tutta la Svizzera ammonta per i richiedenti l’asilo a 1573,39 franchi al mese e per le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora a 1424,28 franchi al mese. La somma si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017) e sulla quota parte di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).1
  2. La somma forfettaria globale comprende una quota parte per le spese di locazione, una per le spese di aiuto sociale e assistenza e una per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie.
  3. La quota parte per le spese di locazione è calcolata come segue, entro una fascia compresa tra l’80 e il 120 per cento:
CantonepercentualeCantonepercentuale
Argovia101,4Nidvaldo105,4
Appenzello Esterno85,0Obvaldo95,2
Appenzello Interno90,2Sciaffusa84,6
Basilea Campagna103,6Svitto118,3
Basilea Città96,3Soletta86,7
Berna89,4San Gallo90,4
Friburgo90,0Ticino87,0
Ginevra106,0Turgovia90,8
Glarona82,0Uri87,4
Grigioni92,5Vaud99,8
Giura80,0Vallese81,8
Lucerna100,2Zugo120,0
Neuchâtel80,0Zurigo117,5.2

In caso di cambiamenti sostanziali del mercato immobiliare, la SEM può adeguare la ripartizione tra i Cantoni in base alle rilevazioni degli affitti (affitto medio in franchi secondo il numero di stanze e il Cantone) pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (UST).3 4. La quota parte dei Cantoni per i premi delle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie è stabilita in base ai premi medi pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica4, agli importi integrali della franchigia ordinaria e delle aliquote percentuali giusta l’articolo 64 LAMal5, nonché in funzione del numero di bambini, giovani adulti e adulti. L’adeguamento è effettuato alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.6 5. Le seguenti quote si basano sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.

La quota parte per le spese ammonta a:

Richiedenti
l’asilo
Persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
Spese di locazione216,66 CHF184,03 CHF
Altre spese di aiuto sociale617,34 CHF526,78 CHF
Spese di assistenza273,90 CHF246,98 CHF
Spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati56,09 CHF56,09 CHF.7
  1. La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, ossia 44 383 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 2283 persone (pari al 5,1 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all’evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente:
56,09 franchi ×quota parte di minorenni non accompagnati sul numero complessivo
5,1 % .8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  4. O del DFI del 28 ott. 2016 sui premi medi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari (RS 831.309.1 ).

  5. RS 832.10

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1233).

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