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Art. 18

142.312OAsi 2Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 87 cpv. 5 LAsi)

  1. Prima della partenza, i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, le persone ammesse provvisoriamente, le persone oggetto di una decisione di allontanamento e le persone oggetto di una decisione di espulsione passata in giudicato che lasciano autonomamente la Svizzera entro sei mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria possono chiedere alla SEM la restituzione dei valori patrimoniali prelevati.1
  2. Il capoverso 1 si applica anche alla persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o dalla disposizione dell’ammissione provvisoria.
  3. Di regola i valori patrimoniali prelevati o il loro valore attuale sono consegnati in contanti all’aeroporto al momento della partenza. Su domanda, l’importo dovuto può essere versato all’estero a partenza avvenuta.
  4. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6545).

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