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Art. 91c

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Fino al 1° gennaio 2020 le competenze linguistiche secondo l’articolo 77d capoverso 1 lettera d si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici. Questo periodo transitorio non si applica a consulenti e insegnanti secondo l’articolo 22a .
  2. Se dal 1° gennaio 2020 non sono presenti sufficienti procedure di certificazione linguistica conformi agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici, il DFGP può prolungare il periodo transitorio per un massimo di tre anni modificando il paragrafo 1.
  3. Se le prestazioni complementari concesse prima del 1° gennaio 2019 che fino a tale data non sottostavano all’obbligo di comunicare continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare secondo l’articolo 82b . La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.
  4. Se le prestazioni complementari concesse conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC1prima del 1° gennaio 2019 continuano a essere erogate, esse sono parimenti soggette all’obbligo di comunicare secondo l’articolo 82d . La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

Footnotes

  1. RS 831.30

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