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Art. 88a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 64 cpv. 4 e 5 e 64a cpv. 3bisLStrI)

  1. Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l’età indicata dalla persona interessata corrisponde all’età effettiva.
  2. Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all’articolo 64 capoverso 4 o all’articolo 64a capoverso 3bisLStrI per la durata della procedura d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.
  3. La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStrI.
  4. Essa adempie segnatamente i compiti seguenti:
    1. consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura concernente l’adozione di misure coercitive;
    2. sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
    3. assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.
  5. Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne.
  6. Le persone incaricate dell’audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

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