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Art. 87e

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I dati trattati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati non-Schengen, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
  2. Per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio è possibile comunicare in via eccezionale dati personali Eurodac a uno Stato non-Schengen, purché:
    1. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento (UE) 2024/13581; e
    2. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.
  3. Possono essere comunicati i seguenti dati rilevati in vista dell’esame di una domanda d’asilo, dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente o dell’applicazione dei criteri del regolamento (UE) 2024/13512:
    1. nome, cognome, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»;
    2. sesso;
    3. data, luogo e Paese di nascita;
    4. nazionalità;
    5. le seguenti indicazioni riguardanti il documento di viaggio:
    1. tipo e numero del documento di viaggio, 2. data di scadenza, 3. autorità di rilascio, 4. Paese di rilascio; f. dati biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, persone cui è stata concessa protezione, persone ammesse nel quadro di un programma di ammissione di gruppi di rifugiati, persone soggiornanti illegalmente o persone registrate come sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.
  4. Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati: a. i seguenti metadati relativi ai dati biometrici: 1. data di rilevamento, 2. data di comunicazione a Eurodac; b. i seguenti dati relativi all’interessato: 1. Stato membro d’origine, luogo e data della registrazione, numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d’origine, 2. una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio o di un altro documento che faciliti l’identificazione, accompagnata da un’indicazione della sua autenticità, 3. luogo e data dello sbarco; c. identificativo utente dell’operatore.

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.

  2. Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.

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