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Art. 78

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 60 LStrI)

  1. Lo scopo dell’aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.
  2. Gli articoli 62–78 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19991sono applicabili per analogia.

Footnotes

  1. RS 142.312

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