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Art. 74a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 85c cpv. 1 lett. d LStrI)1

  1. Ai fini del ricongiungimento familiare e dell’inclusione nell’ammissione provvisoria, il coniuge di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato ammesso provvisoriamente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
  2. Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

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