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Art. 73a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI)

  1. L’offerta di promozione linguistica per il rilascio del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
  2. Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 43 o 44 LStrI, il coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio o di dimora deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.

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