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Art. 68

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Indipendentemente dalla sua durata, il soggiorno per un trattamento o una cura medica (p.es. in un ospedale, in una casa di cura o in un sanatorio) fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso non costituisce cambiamento di Cantone.
  2. Lo stesso vale per gli stranieri ai quali, in virtù dell’articolo 36 capoverso 2, è stato rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso.1

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. cifra II n. 2 dell’O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

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