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Art. 53

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI; art. 75 cpv. 2 LAsi)

  1. Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
  2. L’inizio e la fine di un’attività lucrativa e il cambiamento d’impiego sottostanno all’obbligo di notifica.

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