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Art. 48

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI)

  1. L’impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:
    1. il suo collocamento avviene grazie a un’organizzazione autorizzata in virtù della legge del 6 ottobre 19891sul collocamento;
    2. 2 sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
    3. la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;
    4. frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;
    5. la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un’intera giornata libera la settimana;
    6. la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso;
    7. alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.
  2. I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.

Footnotes

  1. RS 823.11

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

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