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Art. 44

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)

Se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa accessoria:

  1. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
  2. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
  3. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.

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