(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)
Se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa accessoria:
- i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di posti consolari, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE;
- le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE.