(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)
Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell’ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un’attività lucrativa se:
- tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione;
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.