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Art. 39

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)

Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell’ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un’attività lucrativa se:

  1. tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione;
  2. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
  3. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
  4. il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.

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