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Art. 36a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)

  1. Nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora:
    1. se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull’attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 20111sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); o
    2. se è stato concluso un accordo riguardo all’accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall’estero ai sensi dell’articolo 28 LPTes.
  2. Il permesso di dimora per stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall’autorità della migrazione del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.
  3. L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 o 3.2

Footnotes

  1. RS 312.2

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 190).

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