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Art. 26

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 30 cpv. 1 lett. a e 45 LStrI)

  1. Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipendente, se:
    1. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
    2. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
    3. sono adempite le condizioni personali secondo l’articolo 23 LStrI.
  2. L’autorizzazione del coniuge e dei figli a svolgere un’attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero che ha beneficiato del ricongiungimento familiare.

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