Torna alla legge

Art. 22a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

(art. 22 cpv. 3 LStrI)

  1. L’obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi.
  2. Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato o al prestatore di servizi transfrontalieri è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni1.

Footnotes

  1. RS 220

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.