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Art. 20a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale

I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:

  1. le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC1o della Convenzione AELS2; e
  2. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti de l’articolo 19a capoverso 2, i 120 giorni.

Footnotes

  1. RS 0.142.112.681

  2. RS 0.632.31

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