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Art. 19a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:
    1. le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC1o della Convenzione AELS2; e
    2. il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.3
  2. Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
    1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e
    2. il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda.

Footnotes

  1. RS 0.142.112.681

  2. RS 0.632.31

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441).

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