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Art. 13a

142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, il frontaliere cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) deve notificare il cambiamento d’impiego all’autorità competente nel luogo di lavoro.
  2. La notificazione dev’essere effettuata prima dell’assunzione d’impiego.

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