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Art. 87

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione. Ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri. Ogni membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più Dipartimenti.
  2. Il Consiglio di Stato organizza l’amministrazione in modo appropriato, nei limiti della Costituzione e della legge, e provvede affinché l’operato dell’amministrazione sia conforme al diritto, efficace e vicino al modo d’essere e alle esigenze degli amministrati.
  3. Esso nomina le autorità che gli sono subordinate e il personale cantonale, sempre che la Costituzione o la legge non attribuisca questa competenza a un altro organo.
  4. Il Consiglio di Stato rende conto al Gran Consiglio dell’attività
    dell’amministrazione, ogni anno od ogni qualvolta il Gran Consiglio gliene faccia richiesta.

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