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Art. 77

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Gran Consiglio elegge:
    1. il proprio presidente;
    2. il presidente del Consiglio di Stato;
    3. il cancelliere dello Stato;
    4. il presidente della Corte suprema e quello del Tribunale amministrativo;
    5. 1 gli altri membri dei tribunali, sempre che la legge non preveda altrimenti;
    6. 2 il procuratore generale e i procuratori generali supplenti.
  2. La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni.

Footnotes

  1. Accettata nellavotazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671).

  2. Accettata nellavotazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell’AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671).

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