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Art. 74a

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Una legge la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può essere messa immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
  2. Le proposte subordinate di cui all’articolo 63 capoverso 2 sono escluse per le leggi di cui al capoverso 1.
  3. La votazione popolare prevista secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a1 ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge urgente. Se la legge urgente è respinta, essa è abrogata immediatamente dopo la votazione popolare.

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