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Art. 60

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a un’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato o a un progetto ch’esso ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.
  2. La votazione sull’iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. Gli aventi diritto di voto possono approvare validamente ambedue i testi e decidere a quale dei due danno la preferenza qualora entrambi risultino accettati.

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