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Art. 58

131.212CostCCantonal Constitution1 gen 1995Fonte originale
  1. Con un’iniziativa si può chiedere:
    1. la revisione totale o parziale della Costituzione;
    2. l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge;
    3. la denuncia o l’apertura di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato intercantonale o internazionale, in quanto sottostia al voto del Popolo;
    4. l’elaborazione, da parte del Gran Consiglio, di un testo normativo che sottostia al voto del Popolo.
  2. L’iniziativa è considerata formalmente riuscita se entro sei mesi è firmata da 15 000 aventi diritto di voto. Per la domanda di revisione totale della Costituzione occorrono 30 000 firme.
  3. L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica oppure, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione o l’elaborazione di un testo normativo da parte del Gran Consiglio, la forma di progetto elaborato.

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